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Decreto Sicurezza
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| Decreto Sicurezza - Wednesday, May 13, 2009TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2009), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori». (09A04793)
(G.U. n. 95 del 24-4-2009)
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma I del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché
dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fi ne di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge,
integrate con le modifi che apportate dalla legge di conversione, che di quelle modifi cate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifi che apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifi che apportate dalla legge di conversione hanno effi cacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti
dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies ;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 -
bis nei confronti della stessa persona offesa .».
Art. 2.
Modifi che al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, secondo periodo , le parole: «all’articolo 416 -bis del codice penale o
ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fi
ne di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -
quater , nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , escluso
il quarto comma, e 600 -quinquies del codice penale,»;
a -bis ) all’articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 609 -quater
e 609 -octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi
contemplate.
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d -bis ) delitto di violenza
sessuale previsto dall’articolo 609 -bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di
violenza sessuale di gruppo previsto
Art. 3.
Modifiche all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. All’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modifi cazioni, sono apportate
le seguenti modifi cazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti :
«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati
per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma
dell’articolo 58 -ter della presente legge: delitti commessi per fi nalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,
delitto di cui all’articolo 416 -bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fi ne di agevolare l’attività delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , primo e secondo comma,
601, 602, 609 -octies , qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1 -quater del presente
articolo, e 630 del codice penale, all’articolo 291 -quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni
degli articoli 16 -nonies e 17 -bis del decretolegge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modifi cazioni.
1 -bis . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei
delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione
al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e
delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile
collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata
una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento
del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116,
secondo comma, del codice penale.
1 -ter . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , secondo e terzo comma, 600 -ter ,
terzo comma, 600 -quinquies , 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all’articolo 291 -ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modifi cazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate
ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all’articolo 416 del codice penale,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
medesimo codice, dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale e dall’articolo
12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modifi cazioni.
1 -quater . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di
cui agli articoli 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al
medesimo comma 1, 609 -octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione
scientifi ca della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609 -
bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;
b) al comma 2 -bis , le parole: “di cui al comma 1, quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui al comma 1-ter”».
Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115
1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4 -bis è aggiunto il seguente:
«4 -ter . La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice
penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.».
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4 -bis è
aggiunto il seguente:
«4 -ter . La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice
penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.».
Art. 5.
(Abrogato)
Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio
1. Al fi ne di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo
61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in
deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le
parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute
nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle fi nanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modifi cazioni, le risorse oggetto di confi sca versate all’entrata del bilancio dello
Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente
riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo
2, comma 7, lettera a) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e
del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per
sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di
genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma
1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2 - bis . Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modifi cazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le
somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi
aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confi sca.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi
di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.».
Art. 6-bis.
Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri
1. Nell’anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fi
ne di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l’Arma dei
carabinieri può procedere all’immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in
servizio di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modifi cazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009,
previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui
all’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l’Arma dei carabinieri continua ad
avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di
bilancio.
Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612- bis (Atti persecutori). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato
timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da
persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fi no alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in
stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei
mesi. Si procede tuttavia d’uffi cio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il
fatto è` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’uffi cio.».
Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -bis del codice penale,
introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza
avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone
informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti
è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e
redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e
al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e
munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è
commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’uffi cio per il delitto previsto dall’articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto
è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) dopo l’articolo 282 -bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282- ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). — 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere
una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa
o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere
una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le
persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro
ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».
«Art. 282- quater (Obblighi di comunicazione) . — 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282 -bis e
282 -ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fi ni dell’eventuale
adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte
offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all’articolo 392, il comma 1- bis è sostituito dal seguente:
«1 -bis . Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -
quinquies , 609 -
octies , 612 -bis , 600, 600 -bis , 600 -ter , anche se relativo al materiale pornografi co di cui
all’articolo 600 -quater .1, 600 -quinquies , 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche
su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero
della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5 -bis dell’articolo 398:
1) le parole: «e 609 -octies » sono sostituite dalle seguenti: «, 609 -octies e 612 -bis »;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore»
sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore»
sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
d) al comma 4 -ter dell’articolo 498:
1) le parole: «e 609 -octies » sono sostituite dalle seguenti: «, 609 -octies e 612 -bis »;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del
maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Art. 10.
Modifica all’articolo 342 -ter del codice civile
1. All’articolo 342 -ter , terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «un anno».
Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori
1. Le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia
del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7,
hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza
presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.
Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la
vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Art. 12.
Numero verde
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito
un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su
ventiquattro, con la fi nalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un
servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate
competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona
offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Art. 12-bis.
Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fi no al
complessivo riordino della materia.
Art. 12-ter.
Categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
109
1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all’evoluzione tecnologica che comportano
diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni
elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o
«libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie,
sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità
indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fi ssa, i dati di cui al comma
1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fi ssa e terminate su reti fi sse o mobile, tenuto conto del
processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione
in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai
clienti collegati alle reti fi sse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fi ssa
gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione
elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre
2010.
Art. 13.
Copertura fi nanziaria
1. ( Abrogato).
2. ( Abrogato).
3. Per le fi nalità di cui all’articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere
dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri per la fi nanza pubblica.
4 -bis . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede al monitoraggio delle misure di cui
all’articolo 4, anche ai fi ni dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11 -ter ,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi cazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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| FEDERALISMO!!!! - Wednesday, May 13, 2009
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Il primo intervento
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Ecco il discorso del nostro grande SINDACO al senato nella giornata di mercoledì 14 maggio
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, onorevoli Ministri, abbiamo ascoltato le linee programmatiche e voteremo convintamente la fiducia al Governo. Non è solo una questione di coerenza e di rispetto degli impegni assunti nei confronti degli elettori che ci hanno votato il 13 e 14 aprile, ma è anche una questione di coerenza politica condividendo la visione dei problemi da lei esposta nelle linee programmatiche e le soluzioni da lei proposte al Parlamento.
A lei, signor Presidente, e al suo Governo tutte le cittadine ed i cittadini guardano con grande attesa, certi che saprà realizzare il programma illustrato in campagna elettorale dando risposta immediata alle priorità del Paese.
Voglio soffermarmi su due questioni che noi riteniamo ineludibili. Il federalismo è una priorità nell'agenda del nuovo Governo e la nomina del Ministro delle riforme per il federalismo, onorevole Umberto Bossi, è la garanzia che tale obiettivo verrà tenacemente perseguito e realizzato. Se non modificheremo l'assetto politico-istituzionale di questo Paese in senso federale, se non riporteremo il prelievo fiscale sul territorio garantendo con la vicinanza ai veri interessati che i nostri soldi siano meglio destinati e ben spesi, se non sapremo dare risposta alla ormai improrogabile necessità di attivare la fase costituente in senso federale, sarà impossibile dare risposta a tutti i problemi che il nostro Paese si trova a dover affrontare.
L'esigenza di perequazione, ossia l'esigenza di aiutare le Regioni meno ricche, può trovare risposte immediate stabilendo che una parte delle risorse delle Regioni della Padania confluisca in un fondo di solidarietà dal quale le altre Regioni potranno ricevere risorse aggiuntive. Del resto questo meccanismo è quello già applicato dall'Unione Europea con il fondo di solidarietà.
Si tratta di un progetto di riforma che dobbiamo costruire assieme, peraltro partendo da iniziative legislative già mature e mi riferisco alla proposta di legge del consiglio regionale della Lombardia al Parlamento italiano del 2007, che prevede di trattenere nella Regione - com'è già stato detto - almeno l'80 per cento dell'IVA riscossa e il 15 per cento dell'IRPEF statale. Occorre quindi un nuovo assetto dello Stato e l'attuazione finalmente dell'articolo 119 della Costituzione.
Se mi è consentita una notazione personale, cumulando alla funzione parlamentare anche la funzione di sindaco di una città della Provincia di Brescia, sono sicuro, signor Presidente, che porrete la massima attenzione nell'attuazione dell'obiettivo dell'esenzione generalizzata dell'ICI sull'abitazione principale. Questa misura, promessa agli elettori in campagna elettorale e che quindi va perseguita, deve essere contestualmente accompagnata da paralleli trasferimenti compensativi statali ai nostri Comuni per evitare che venga meno l'equilibrio dei bilanci comunali e che i Comuni siano costretti, per continuare ad erogare servizi indispensabili ai cittadini e alle imprese, a ricorrere supplettivamente, in difetto di questa integrazione statale, ad altre misure impositive o peggio ancora all'innalzamento dell'ICI a coloro che continueranno a pagarla, ossia artigiani, industriali, imprenditori, commercianti. Lei sa, signor Presidente, che i nostri Comuni sono già stati penalizzati pesantemente negli ultimi due anni da consistenti tagli di trasferimenti erariali a fronte di un gettito ICI, poi mai realizzatosi, relativo ai fabbricati rurali.
Aumentare la sicurezza ed il senso di protezione e di sicurezza dei cittadini deve essere il nostro obiettivo. La sicurezza è la precondizione di ogni diritto e di ogni libertà ed è strettamente legata al tema dell'immigrazione, che non va subita passivamente ma va governata. L'equazione stranieri irregolari uguale criminalità, spesso tenacemente negata da una certa sinistra ideologica (e purtroppo oggi in quest'Aula anche dal senatore Bianco), trova sempre più riscontro nei dati e negli studi scientifici condotti seriamente su questi dati. L'ultimo studio è quello condotto dal centro interuniversitario Transcrime dell'Università degli studi di Trento e dell'Università cattolica del Sacro Cuore, ampiamente illustrato in un articolo pubblicato su «Il Sole-24 ORE» del 28 aprile 2008, dal titolo: «E' lo status di irregolare la prima causa di devianza».
In questo studio emerge chiaramente che l'irregolarità produce criminalità: furti, scippi, rapine, spaccio di stupefacenti. Se non agiamo subito nell'azione di contrasto dei clandestini, procedendo a rapide espulsioni, la criminalità aumenterà e le nostre carceri saranno sempre più affollate di immigrati. Basti pensare che quattro detenuti su dieci sono stranieri. Inoltre, il nostro sistema giudiziario non funziona da deterrente, con processi penali che non si svolgono mai e pene incerte; ciò porta ad una percezione di impunità per lo straniero di passaggio nel nostro Paese.
La mia Provincia, quella di Brescia, ha il triste primato della presenza dei clandestini: in base ad un recente studio pubblicato pochi giorni fa, abbiamo 32 clandestini ogni 1.000 abitanti e 23 stranieri su 100 a Brescia non hanno alcun titolo di soggiorno. Da sindaco di una città di quella Provincia, vi assicuro, colleghi, che questa stima è sottodimensionata ed eccessivamente prudenziale.
Il tema del governo dell'immigrazione è dunque ineludibile. Sappiamo che il ministro dell'interno, onorevole Maroni, ha già lavorato e sta tuttora lavorando ad un provvedimento che affronti, in piena collaborazione con le autonomie locali, questa situazione che rischia di esplodere da un giorno all'altro. In un anno, dal 2007 al 2008, i clandestini sono raddoppiati; se nel 2007 i clandestini stimati erano 350.000, oggi sono 650.000. È il risultato di una politica di falsa accoglienza e di lassismo voluta dalle forze della sinistra, che è stata pesantemente sconfìtta dall'esito democratico delle urne.
Auspichiamo anche, magari attraverso un'indagine conoscitiva, come ha fatto la House of Lords nel Regno Unito, che si faccia una seria analisi sui costi-benefici del fenomeno immigrazione, affrontando questo tema non in base a pregiudizi o a luoghi comuni (l'immigrazione è una risorsa positiva). In Inghilterra l'hanno fatto e sono emersi anche dei dati particolarmente interessanti. Auspichiamo una seria analisi, che valuti se l'apporto lavorativo degli immigrati compensi gli enormi costi sociali ed economici del fenomeno immigrazione.
Signor Presidente del Consiglio, è con la piena consapevolezza della sua responsabilità - e della nostra come maggioranza parlamentare - e con la più sentita vicinanza di positivi intenti che formuliamo a lei ed al suo Governo i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che insieme - ognuno per la propria parte e per il proprio ruolo - sapremo condurre ad un esito felice e compiuto il delicato compito che i cittadini ci hanno assegnato.
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